Art. 2.
(Requisiti degli impianti sportivi polifunzionali).

      1. La società sportiva professionistica che intenda intraprendere l'attività di costruzione o di ristrutturazione degli impianti sportivi ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, oltre alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, come da ultimo modificato dal presente articolo, deve tenere conto dei seguenti criteri:

          a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;

          b) capienza non superiore a 40.000 posti a sedere;

 

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          c) previsione di box per seguire le manifestazioni sportive da una posizione
privilegiata;

          d) previsione di sale polivalenti, palestre, servizi commerciali differenziati e spazi destinati ad attività, diverse da quella sportiva, con caratteristiche di organicità funzionale e strutturale;

          e) massima adattabilità alle riprese televisive;

          f) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa situati in un locale con vista sullo stadio, dal quale siano visibili le diverse inquadrature delle telecamere.

      2. Gli articoli 6-bis e 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, e successive modificazioni, sono abrogati.